Art. 10 Aumento o diminuzione della fornitura o delle prestazioni 1. In applicazione dell'articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una diminuzione delle forniture o delle prestazioni, il contraente e' obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale. 2. L'Amministrazione ha facolta' di modificare i termini di consegna, se ritenuto necessario, in relazione all'aumento o diminuzione richiesti ed coerenza con quelli previsti dal contratto; cio' e' fatto constare mediante verbale in contraddittorio fra le parti, approvato dall'Amministrazione.
Nota all'art. 10: - Il testo dell'art. 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e' il seguente: "Art. 11. - Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l'appaltatore e' obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto. Al di la' di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto. In questo caso sara' all'appaltatore pagato il prezzo delle opere, dei lavori o delle forniture eseguite, a termini di contratto. L'aumento entro il limite del quinto della somma preventivata non rende, in verun caso, necessario il parere del Consiglio di Stato".