(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 10)
                               Art. 10 
      Aumento o diminuzione della fornitura o delle prestazioni 
 
  1. In applicazione dell'articolo 11 del regio decreto  18  novembre
1923, n. 2440, qualora, nel corso  di  esecuzione  di  un  contratto,
occorra un  aumento  od  una  diminuzione  delle  forniture  o  delle
prestazioni, il contraente  e'  obbligato  ad  assoggettarvisi,  alle
stesse condizioni, fino  alla  concorrenza  del  quinto  dell'importo
contrattuale. 
  2.  L'Amministrazione  ha  facolta'  di  modificare  i  termini  di
consegna,  se  ritenuto  necessario,  in  relazione   all'aumento   o
diminuzione richiesti ed coerenza con quelli previsti dal  contratto;
cio' e' fatto constare mediante verbale  in  contraddittorio  fra  le
parti, approvato dall'Amministrazione. 
 
          Nota all'art. 10: 
              - Il testo dell'art. 11 del regio decreto  18  novembre
          1923, n. 2440, e' il seguente: 
              "Art. 11. - Qualora, nel  corso  di  esecuzione  di  un
          contratto, occorra un  aumento  od  una  diminuzione  nelle
          opere, lavori o forniture, l'appaltatore  e'  obbligato  ad
          assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza
          del quinto del prezzo di  appalto.  Al  di  la'  di  questo
          limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto. 
              In questo caso sara' all'appaltatore pagato  il  prezzo
          delle opere, dei  lavori  o  delle  forniture  eseguite,  a
          termini di contratto. 
              L'aumento  entro  il  limite  del  quinto  della  somma
          preventivata non rende, in verun caso, necessario il parere
          del Consiglio di Stato".