Art. 11 Recesso dell'Amministrazione 1. E' in facolta' dell'Amministrazione di recedere, in qualunque tempo, dal contratto mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dal contraente, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dal contraente restano acquisiti dall'Amministrazione.