(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 11)
                               Art. 11 
                    Recesso dell'Amministrazione 
 
  1. E' in facolta' dell'Amministrazione di  recedere,  in  qualunque
tempo, dal contratto mediante il pagamento delle prestazioni eseguite
e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dal
contraente, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio
fra le  parti,  oltre  al  dieci  per  cento  dell'importo  residuale
necessario per raggiungere i quattro  quinti  dell'ammontare  globale
del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dal  contraente
restano acquisiti dall'Amministrazione.