Art. 12 Subappalto 1. E' vietato al contraente di subappaltare l'intera esecuzione dei lavori o l'intera fornitura oggetto del contratto. Su specifica richiesta del contraente e previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione, puo' ammettersi il subappalto per lavorazioni o approvvigionamenti di materiali, che non rientrino nella normale linea produttiva del contraente e per i quali risulti eccessivamente onerosa l'istituzione di una specifica linea produttiva. In ogni caso non potranno essere concesse autorizzazioni che superino la misura prevista dalla normativa vigente. 2. La richiesta per ottenere l'autorizzazione al subappalto da prodursi al momento della presentazione dell'offerta o in caso di trattativa privata prima della stipula del contratto, deve: a) essere effettuata in forma scritta e motivata; b) dimostrare l'idoneita' tecnica del subappaltatore; c) essere corredata delle certificazioni previste dalla normativa vigente. 3. L'Amministrazione puo' in ogni tempo richiedere copia dei contratti sottoscritti dalle parti. 4. Rimane in ogni caso invariata la responsabilita' del contraente, il quale continua a rispondere direttamente di tutti gli obblighi contrattuali e di qualunque inadempienza, tanto per fatto proprio quanto per fatto dei subappaltatori. 5. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, il contratto si intende risolto di diritto; in tal caso, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, l'Amministrazione dispone l'incameramento della cauzione spettando al contraente solo il pagamento delle provviste e delle lavorazioni gia' collaudate. Qualora il contraente sia stato esonerato dal versare la cauzione, esso e' soggetto ad una ritenuta, che sara' operata sui pagamenti spettanti per le provviste o i lavori gia' collaudati, pari al cinque per cento dell'importo contrattuale. La ritenuta puo' essere operata anche attraverso il recupero su altri crediti nei confronti di altre Amministrazioni dello Stato.