(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 12)
                               Art. 12 
                             Subappalto 
 
  1. E' vietato al contraente di subappaltare l'intera esecuzione dei
lavori o l'intera  fornitura  oggetto  del  contratto.  Su  specifica
richiesta   del   contraente   e   previa   autorizzazione    scritta
dell'Amministrazione, puo' ammettersi il subappalto per lavorazioni o
approvvigionamenti di materiali,  che  non  rientrino  nella  normale
linea produttiva del contraente e per i quali risulti  eccessivamente
onerosa l'istituzione di una specifica linea produttiva. In ogni caso
non potranno essere concesse autorizzazioni che  superino  la  misura
prevista dalla normativa vigente. 
  2. La richiesta per  ottenere  l'autorizzazione  al  subappalto  da
prodursi al momento della presentazione dell'offerta  o  in  caso  di
trattativa privata prima della stipula del contratto, deve: 
a) essere effettuata in forma scritta e motivata; 
b) dimostrare l'idoneita' tecnica del subappaltatore; 
c) essere corredata delle  certificazioni  previste  dalla  normativa
   vigente. 
  3. L'Amministrazione  puo'  in  ogni  tempo  richiedere  copia  dei
contratti sottoscritti dalle parti. 
  4. Rimane in ogni caso invariata la responsabilita' del contraente,
il quale continua a rispondere direttamente  di  tutti  gli  obblighi
contrattuali e di qualunque inadempienza,  tanto  per  fatto  proprio
quanto per fatto dei subappaltatori. 
  5. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di  cui  al
comma 1, il contratto si intende risolto di  diritto;  in  tal  caso,
salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, l'Amministrazione
dispone l'incameramento della cauzione spettando al  contraente  solo
il pagamento delle provviste e  delle  lavorazioni  gia'  collaudate.
Qualora il contraente sia stato esonerato dal  versare  la  cauzione,
esso e' soggetto ad una ritenuta, che  sara'  operata  sui  pagamenti
spettanti per le provviste o i lavori gia' collaudati, pari al cinque
per cento dell'importo contrattuale. La ritenuta puo' essere  operata
anche attraverso il recupero su altri crediti nei confronti di  altre
Amministrazioni dello Stato.