(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 13)
                               Art. 13 
            Garanzia per i materiali dell'Amministrazione 
 
  1. Qualora, in relazione al contratto ed alla  sua  esecuzione,  al
contraente debbano essere  affidati  materiali  di  proprieta'  dello
Stato, lo stesso e' costituito, ai sensi  e  per  gli  effetti  degli
articoli 1766, 1780 e seguenti del codice civile,  depositario  delle
cose ricevute. A garanzia di tali materiali, il contraente e'  tenuto
a prestare speciale cauzione, nelle forme previste dalla legislazione
vigente, il  cui  importo  e'  rapportato  al  valore  dei  materiali
affidatigli. 
 
          Nota all'art. 13: 
              - Il testo degli articoli 1766 e 1780 del codice civile
          e' il seguente: 
              "Art. 1766 (Nozione). - Il deposito e' il contratto col
          quale una parte  riceve  dall'altra  una  cosa  mobile  con
          l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura". 
              "Art. 1780. (Perdita non  imputabile  della  detenzione
          della cosa). - Se la detenzione  della  cosa  e'  tolta  al
          depositario  in  conseguenza  di  un  fatto   a   lui   non
          imputabile,   egli   e'   liberato   dall'obbligazione   di
          restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del
          danno, denunziare immediatamente al  depositante  il  fatto
          per cui ha perduto la detenzione. 
              Il depositante ha diritto  di  ricevere  cio'  che,  in
          conseguenza  del  fatto  stesso,   il   depositario   abbia
          conseguito, e subentra nei diritti spettanti a qust'ultimo.