Art. 14 Deposito cauzionale 1. Con la sottoscrizione del contratto, il contraente deve costituire una idonea cauzione nelle forme previste dalle disposizioni vigenti a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonche' del rimborso delle somme pagate in piu' dall'Amministrazione per conto dell'assuntore inadempiente. 2. Rimane salva ogni altra azione nel caso che la cauzione risulti insufficiente o l'Amministrazione lo ritenga necessario a tutela dei propri interessi. 3. L'incameramento della cauzione viene effettuato in forma amministrativa, prescindendosi da pronuncia giudiziaria e da specifiche formalita'.