(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 14)
                               Art. 14 
                         Deposito cauzionale 
 
  1.  Con  la  sottoscrizione  del  contratto,  il  contraente   deve
costituire  una  idonea   cauzione   nelle   forme   previste   dalle
disposizioni  vigenti  a  garanzia  dell'adempimento  di  tutti   gli
obblighi  contrattuali,  del   risarcimento   dei   danni   derivanti
dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonche' del rimborso  delle
somme pagate in piu' dall'Amministrazione  per  conto  dell'assuntore
inadempiente. 
  2. Rimane salva ogni altra azione nel caso che la cauzione  risulti
insufficiente o l'Amministrazione lo ritenga necessario a tutela  dei
propri interessi. 
  3.  L'incameramento  della  cauzione  viene  effettuato  in   forma
amministrativa,  prescindendosi  da  pronuncia   giudiziaria   e   da
specifiche formalita'.