(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 16)
                               Art. 16 
                       Svincolo della cauzione 
 
  1. La cauzione e' svincolata dopo che il contraente ha  soddisfatto
tutti gli obblighi contrattuali  e  sia  stato  liquidato  il  saldo,
ovvero dopo la scadenza del periodo di garanzia. 
  2. Per i contratti la cui esecuzione e' prevista in piu' anni o nei
quali sia previsto il raggiungimento di  precisi  obiettivi  tecnici,
l'Amministrazione  ha  facolta'  di  svincolare  progressivamente  la
cauzione  pro-quota  in  relazione  all'entita'   della   prestazione
effettuata. 
  3. Lo svincolo e' richiesto, di volta in volta, dal contraente.