Art. 16 Svincolo della cauzione 1. La cauzione e' svincolata dopo che il contraente ha soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali e sia stato liquidato il saldo, ovvero dopo la scadenza del periodo di garanzia. 2. Per i contratti la cui esecuzione e' prevista in piu' anni o nei quali sia previsto il raggiungimento di precisi obiettivi tecnici, l'Amministrazione ha facolta' di svincolare progressivamente la cauzione pro-quota in relazione all'entita' della prestazione effettuata. 3. Lo svincolo e' richiesto, di volta in volta, dal contraente.