(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 17)
                               Art. 17 
                       Esonero dalla cauzione 
 
  1. Nel  caso  di  esonero  dalla  prestazione  della  cauzione,  il
contraente si obbliga a concedere un  miglioramento  del  prezzo  non
inferiore al cinque per cento annuo dell'importo della  cauzione  non
versata, in ragione del tempo  per  il  quale  questa  deve  rimanere
vincolata.