(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 18)
                               Art. 18 
                        Prescrizioni tecniche 
 
  1. Le forniture, le  manutenzioni,  le  lavorazioni  ed  i  servizi
devono  corrispondere  alle  prescrizioni  riportate  nei  capitolati
tecnici allegati al contratto. 
  2. Nel corso di esecuzione del contratto,  per  ragioni  di  natura
tecnica non prevedibili  al  momento  della  stipula  del  contratto,
l'Amministrazione  puo'  apportare  variazioni   delle   prescrizioni
tecniche, dei termini di consegna e dei  prezzi,  con  apposito  atto
aggiuntivo, da redigere ed approvare nelle stesse forme del contratto
principale. 
  3. Le variazioni che non  comportano  modifiche  di  prezzo  o  dei
termini di consegna vengono  formalizzate  con  verbale  sottoscritto
dalle parti ed approvato dall'Amministrazione. 
  4. In caso di mancato accordo sulle variazioni, il  contratto  puo'
essere risolto ed al contraente e' riconosciuto il  corrispettivo  di
quanto  eseguito  e  del  materiale  acquistato  e   non   altrimenti
impiegabile. Tale  materiale  viene  acquisito  dall'Amministrazione.
L'ammontare del corrispettivo e' determinato in  contraddittorio  con
il contraente con verbale motivato. 
  5. In caso di mancato  accordo  sul  prezzo  delle  variazioni,  il
contraente ha ugualmente l'obbligo di eseguire le variazioni stesse e
il   prezzo   e'   quello   stabilito   dall'Amministrazione,   salvo
contestazione da parte del contraente.