Art. 19 Ritiro dei materiali di proprieta' dell'Amministrazione 1. La consegna dei materiali che il contraente deve sottoporre a lavorazioni, riparazioni, ripristino o trasformazione, da eseguire presso il proprio stabilimento, nonche' dei materiali dell'Amministrazione da impiegarsi nelle lavorazioni, deve risultare da un verbale di consegna redatto dall'Amministrazione e firmato per accettazione dal contraente. 2. Luogo, modalita', e tempi di consegna devono risultare dalle norme contrattuali. 3. Ove non sia diversamente stabilito in contratto, i predetti materiali sono ritirati a cura e spese del contraente nelle localita' indicate dall'Amministrazione. 4. Il verbale di consegna sottoscritto dal contraente serve a tutti gli effetti per comprovare la specie e la quantita' dei materiali ritirati ed il giorno in cui e' avvenuto il ritiro.