(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 19)
                               Art. 19 
       Ritiro dei materiali di proprieta' dell'Amministrazione 
 
  1. La consegna dei materiali che il contraente  deve  sottoporre  a
lavorazioni, riparazioni, ripristino o  trasformazione,  da  eseguire
presso   il   proprio    stabilimento,    nonche'    dei    materiali
dell'Amministrazione da impiegarsi nelle lavorazioni, deve  risultare
da un verbale di consegna redatto dall'Amministrazione e firmato  per
accettazione dal contraente. 
  2. Luogo, modalita', e tempi di  consegna  devono  risultare  dalle
norme contrattuali. 
  3. Ove non sia diversamente  stabilito  in  contratto,  i  predetti
materiali sono ritirati a cura e spese del contraente nelle localita'
indicate dall'Amministrazione. 
  4. Il verbale di consegna sottoscritto dal contraente serve a tutti
gli effetti per comprovare la specie e  la  quantita'  dei  materiali
ritirati ed il giorno in cui e' avvenuto il ritiro.