(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 21)
                               Art. 21 
                              Consegna 
 
  1. Il contraente e' tenuto ad introdurre, a propria cura, rischio e
spese di qualunque natura, nei luoghi,  locali  e  con  le  modalita'
convenute in contratto, le cose di cui alla provvista  o  lavorazione
oggetto del contratto stesso. 
  2. Il contraente da' avviso  scritto  all'Amministrazione  di  ogni
singola consegna  mediante  comunicazione  via  fax,  confermata  con
lettera raccomandata spedita contestualmente. 
  3. In  caso  di  fornitura,  il  materiale  diventa  di  proprieta'
del-l'Amministrazione   solo   dopo   il   collaudo,   l'accettazione
definitiva e la consegna. 
  4. La fornitura di un complesso non  si  ha  per  eseguita  fino  a
quando le parti che debbono  comporre  l'intero  complesso  non  sono
tutte approntate al collaudo o consegnate.