Art. 21 Consegna 1. Il contraente e' tenuto ad introdurre, a propria cura, rischio e spese di qualunque natura, nei luoghi, locali e con le modalita' convenute in contratto, le cose di cui alla provvista o lavorazione oggetto del contratto stesso. 2. Il contraente da' avviso scritto all'Amministrazione di ogni singola consegna mediante comunicazione via fax, confermata con lettera raccomandata spedita contestualmente. 3. In caso di fornitura, il materiale diventa di proprieta' del-l'Amministrazione solo dopo il collaudo, l'accettazione definitiva e la consegna. 4. La fornitura di un complesso non si ha per eseguita fino a quando le parti che debbono comporre l'intero complesso non sono tutte approntate al collaudo o consegnate.