(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 22)
                               Art. 22 
Imballaggi,  trattamenti  protettivi,  trasporto   e   documenti   di
                    accompagnamento dei materiali 
 
  1. Salvo che non sia diversamente stabilito in contratto, tutte  le
spese di imballaggio, di  trattamento  protettivo,  di  trasporto  ed
eventuali  oneri  connessi  con  le  spedizioni  sono  a  carico  del
contraente, il quale effettua le consegne, franco da qualunque  spesa
nei magazzini, nei reparti o negli  uffici  destinatari  indicati  in
contratto. 
  2. I deterioramenti subiti  dai  beni  oggetto  del  contratto  per
negligenza, insufficienti imballaggi e trattamenti protettivi  od  in
conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto
di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo;  si
applicano in tal caso le disposizioni relative a tale ultima ipotesi.