Art. 22 Imballaggi, trattamenti protettivi, trasporto e documenti di accompagnamento dei materiali 1. Salvo che non sia diversamente stabilito in contratto, tutte le spese di imballaggio, di trattamento protettivo, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico del contraente, il quale effettua le consegne, franco da qualunque spesa nei magazzini, nei reparti o negli uffici destinatari indicati in contratto. 2. I deterioramenti subiti dai beni oggetto del contratto per negligenza, insufficienti imballaggi e trattamenti protettivi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo; si applicano in tal caso le disposizioni relative a tale ultima ipotesi.