(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 23)
                               Art. 23 
Imputazione della consegna nel caso di piu'  forniture  della  stessa
                   specie o di un contratto a rate 
 
  1. Il contraente, in base a contratti differenti, di piu' provviste
della stessa specie, a scadenze successive,  puo'  fare  consegne  in
conto del contratto di scadenza posteriore purche'  abbia  consegnato
la quantita' dovuta per quello di scadenza anteriore; se  pero'  sono
state rifiutate cose consegnate in  base  al  contratto  di  scadenza
precedente e' obbligo dell'assuntore  di  sostituire  prima  le  cose
stesse. 
  2. Per i  contratti  in  cui  sia  previsto  che  le  consegne  dei
materiali debbano farsi in piu' rate e i materiali siano identici per
le varie rate, le consegne eventualmente effettuate in conto  di  una
rata successiva sono imputate alla rata antecedente,  qualora  questa
non sia stata completata  o  siano  stati  rifiutati  al  collaudo  i
materiali costituenti la rata stessa.