Art. 23 Imputazione della consegna nel caso di piu' forniture della stessa specie o di un contratto a rate 1. Il contraente, in base a contratti differenti, di piu' provviste della stessa specie, a scadenze successive, puo' fare consegne in conto del contratto di scadenza posteriore purche' abbia consegnato la quantita' dovuta per quello di scadenza anteriore; se pero' sono state rifiutate cose consegnate in base al contratto di scadenza precedente e' obbligo dell'assuntore di sostituire prima le cose stesse. 2. Per i contratti in cui sia previsto che le consegne dei materiali debbano farsi in piu' rate e i materiali siano identici per le varie rate, le consegne eventualmente effettuate in conto di una rata successiva sono imputate alla rata antecedente, qualora questa non sia stata completata o siano stati rifiutati al collaudo i materiali costituenti la rata stessa.