(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 24)
                               Art. 24 
                     Controllo delle prestazioni 
 
  1. L'Amministrazione ha  la  facolta'  di  controllare  l'andamento
delle prestazioni in ogni momento presso il contraente o presso terzi
utilizzati dal contraente stesso. 
  2. A tal fine, ove  non  diversamente  previsto  in  contratto,  il
contraente deve  comunicare  all'Amministrazione,  non  oltre  trenta
giorni dopo l'inizio dell'esecuzione  del  contratto,  il  luogo  ove
vengono eseguite le  prestazioni  e  ove  si  trovano  depositate  le
materie prime e le merci. 
  3. In caso di rifiuto da parte  del  contraente  di  consentire  il
controllo,  l'Amministrazione  puo'  risolvere   il   contratto   con
l'incameramento della cauzione. 
  4. I risultati delle prove eseguite durante  il  controllo  possono
essere considerati ed utilizzati  dall'organo  di  collaudo,  ma  non
pregiudicano il giudizio finale.