Art. 24 Controllo delle prestazioni 1. L'Amministrazione ha la facolta' di controllare l'andamento delle prestazioni in ogni momento presso il contraente o presso terzi utilizzati dal contraente stesso. 2. A tal fine, ove non diversamente previsto in contratto, il contraente deve comunicare all'Amministrazione, non oltre trenta giorni dopo l'inizio dell'esecuzione del contratto, il luogo ove vengono eseguite le prestazioni e ove si trovano depositate le materie prime e le merci. 3. In caso di rifiuto da parte del contraente di consentire il controllo, l'Amministrazione puo' risolvere il contratto con l'incameramento della cauzione. 4. I risultati delle prove eseguite durante il controllo possono essere considerati ed utilizzati dall'organo di collaudo, ma non pregiudicano il giudizio finale.