(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 25)
                               Art. 25 
                       Spostamento dei termini 
 
  1. I ritardi nell'esecuzione del contratto, dovuti a cause di forza
maggiore,  danno  ad  un  corrispondente  spostamento   dei   termini
contrattuali. 
  2. A tale scopo il contraente deve, entro il termine perentorio  di
dieci giorni, comunicare all'Amministrazione rispettivamente l'inizio
e la cessazione di qualunque circostanza di  forza  maggiore  da  cui
possa derivare il ritardo o  la  impossibilita'  dell'esecuzione  del
contratto. Tale comunicazione non da' di per se' stessa diritto  allo
spostamento dei termini contrattuali. 
  3. L'Amministrazione valuta se le circostanze dedotte costituiscano
causa di forza maggiore e determina l'effetto sui  termini  temporali
di esecuzione del contratto.