Art. 25 Spostamento dei termini 1. I ritardi nell'esecuzione del contratto, dovuti a cause di forza maggiore, danno ad un corrispondente spostamento dei termini contrattuali. 2. A tale scopo il contraente deve, entro il termine perentorio di dieci giorni, comunicare all'Amministrazione rispettivamente l'inizio e la cessazione di qualunque circostanza di forza maggiore da cui possa derivare il ritardo o la impossibilita' dell'esecuzione del contratto. Tale comunicazione non da' di per se' stessa diritto allo spostamento dei termini contrattuali. 3. L'Amministrazione valuta se le circostanze dedotte costituiscano causa di forza maggiore e determina l'effetto sui termini temporali di esecuzione del contratto.