Art. 27 Sospensione dell'esecuzione del contratto 1. L'Amministrazione ha facolta' di sospendere, per causa di forza maggiore o per gravi motivi, nell'interesse dell'Amministrazione stessa, il contratto, determinando per mezzo di verbale i periodi di sospensione che non debbono essere compresi nei termini contrattuali. 2. Nel caso in cui l'Amministrazione non raggiunga un accordo con il contraente in merito alle modalita' e ai tempi della sospensione, il contratto si intende risolto col pagamento delle prestazioni eseguite. Nel caso in cui i periodi di sospensione eccedano, nel complesso, il tempo concordato per l'esecuzione dell'intero contratto, il contraente ha il diritto di chiedere la risoluzione del contratto o la revisione dei patti, limitatamente ai termini di consegna e alla rideterminazione dei prezzi. La richiesta del contraente va formulata, a pena di decadenza, entro venti giorni successivi alla data di avvenuto superamento del termine di sospensione concordato.