(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 27)
                               Art. 27 
              Sospensione dell'esecuzione del contratto 
 
  1. L'Amministrazione ha facolta' di sospendere, per causa di  forza
maggiore o  per  gravi  motivi,  nell'interesse  dell'Amministrazione
stessa, il contratto, determinando per mezzo di verbale i periodi  di
sospensione che non debbono essere compresi nei termini contrattuali. 
  2. Nel caso in cui l'Amministrazione non raggiunga un  accordo  con
il contraente in merito alle modalita' e ai tempi della  sospensione,
il contratto si  intende  risolto  col  pagamento  delle  prestazioni
eseguite. Nel caso in cui i  periodi  di  sospensione  eccedano,  nel
complesso,  il  tempo   concordato   per   l'esecuzione   dell'intero
contratto, il contraente ha il diritto di chiedere la risoluzione del
contratto o la revisione  dei  patti,  limitatamente  ai  termini  di
consegna  e  alla  rideterminazione  dei  prezzi.  La  richiesta  del
contraente va formulata, a pena  di  decadenza,  entro  venti  giorni
successivi  alla  data  di  avvenuto  superamento  del   termine   di
sospensione concordato.