Art. 28 Modalita' del collaudo 1. Il collaudo accerta che le forniture, le manutenzioni, i lavori ed i servizi rispondano alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni riportate in contratto. 2. Secondo quanto stabilito in contratto e in relazione alla tipologia delle prestazioni, il collaudo viene effettuato - nei termini massimi previsti dai regolamenti attuativi della legge 7 agosto 1990, n. 241 - da apposita commissione o da singoli collaudatori nominati dall'Amministrazione, presso gli stabilimenti o i locali del contraente o presso enti militari. 3. E' data comunicazione al contraente del luogo e del giorno in cui e' effettuato il collaudo con l'invito ad intervenire personalmente o per mezzo di un suo rappresentante, per partecipare al procedimento. 4. Nei contratti di fornitura il numero di esemplari o la quantita' di materiali da sottoporre al collaudo sono definiti dai piani di campionamento riportati in contratto e le quantita' di materiali eventualmente adoperati per i collaudi sono forniti dal contraente e, se possibile, restituiti allo stesso nello stato in cui si trovano dopo il collaudo. 5. Qualora necessario, il contraente mettera' a disposizione il personale e le attrezzature occorrenti per la esecuzione delle prove prescritte per il collaudo. 6. L'organo di collaudo puo' avvalersi dei risultati e delle prove eseguite durante i controlli di cui all'articolo 24, senza ripetere, in tal caso, le prove gia' documentate.
Nota all'art. 28: - Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.