(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 28)
                               Art. 28 
                       Modalita' del collaudo 
 
  1. Il collaudo accerta che le forniture, le manutenzioni, i  lavori
ed i servizi rispondano alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni
riportate in contratto. 
  2. Secondo quanto  stabilito  in  contratto  e  in  relazione  alla
tipologia delle prestazioni,  il  collaudo  viene  effettuato  -  nei
termini massimi previsti dai  regolamenti  attuativi  della  legge  7
agosto  1990,  n.  241  -  da  apposita  commissione  o  da   singoli
collaudatori nominati dall'Amministrazione, presso gli stabilimenti o
i locali del contraente o presso enti militari. 
  3. E' data comunicazione al contraente del luogo e  del  giorno  in
cui  e'  effettuato  il  collaudo   con   l'invito   ad   intervenire
personalmente o per mezzo di un suo rappresentante,  per  partecipare
al procedimento. 
  4. Nei contratti di fornitura il numero di esemplari o la quantita'
di materiali da sottoporre al collaudo sono  definiti  dai  piani  di
campionamento riportati in contratto  e  le  quantita'  di  materiali
eventualmente adoperati per i collaudi sono forniti dal contraente e,
se possibile, restituiti allo stesso nello stato in  cui  si  trovano
dopo il collaudo. 
  5. Qualora necessario, il contraente  mettera'  a  disposizione  il
personale e le attrezzature occorrenti per la esecuzione delle  prove
prescritte per il collaudo. 
  6. L'organo di collaudo puo' avvalersi dei risultati e delle  prove
eseguite durante i controlli di cui all'articolo 24, senza  ripetere,
in tal caso, le prove gia' documentate. 
 
          Nota all'art. 28: 
              -  Il  testo  della  legge  7  agosto  1990,  n.   241,
          concernente  "Nuove  norme  in  materia   di   procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  18
          agosto 1990, n. 192.