(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 29)
                               Art. 29 
                         Esito del collaudo 
 
  1. L'organo di collaudo, sulla base  delle  prove  ed  accertamenti
effettuati e tenuto anche conto delle  osservazioni  del  contraente,
propone all'Amministrazione, con apposito certificato, l'accettazione
dei beni e delle prestazioni sottoposti al collaudo  ovvero  il  loro
rifiuto quando risultino non rispondenti alle  prescrizioni  tecniche
ed alle condizioni contrattuali.