Art. 29 Esito del collaudo 1. L'organo di collaudo, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati e tenuto anche conto delle osservazioni del contraente, propone all'Amministrazione, con apposito certificato, l'accettazione dei beni e delle prestazioni sottoposti al collaudo ovvero il loro rifiuto quando risultino non rispondenti alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni contrattuali.