(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 3)
                               Art. 3 
                    Responsabile del procedimento 
 
  1. L'Amministrazione, secondo le disposizioni vigenti  in  materia,
comunica al contraente, non appena stipulato il contratto,  l'ufficio
competente ed il nominativo del responsabile del procedimento.