(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 30)
                               Art. 30 
                   Mancato intervento al collaudo 
 
  1.  Qualora  il  contraente,  debitamente   invitato,   non   abbia
presenziato al collaudo ovvero, pur avendovi presenziato,  non  abbia
firmato, per presa di conoscenza,  il  certificato  di  collaudo,  il
certificato  stesso  gli  viene  trasmesso  dall'Amministrazione  con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.