(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 31)
                               Art. 31 
                 Determinazione dell'Amministrazione 
 
  1. Qualora il contraente non concordi  con  l'esito  del  collaudo,
entro venti giorni da quello in cui  ha  firmato  il  certificato  di
collaudo  o  dalla  data  di  ricezione  della  raccomandata  di  cui
all'articolo 30, puo' inviare all'organo di collaudo  controdeduzioni
e documentazioni ritenute necessarie. 
  2. Sulla  base  di  quanto  prodotto  dal  contraente  l'organo  di
collaudo,  entro  dieci  giorni  dalla   relativa   ricezione,   puo'
confermare la proposta gia' formulata o  modificarla  motivandone  le
ragioni. 
  3. L'organo cui compete decidere l'accettazione  o  il  rifiuto  di
quanto sottoposto a collaudo assume la sua  determinazione  con  atto
formale da comunicare al contraente. Tale atto puo' essere impugnato,
presso gli organi competenti, entro i termini e secondo le  modalita'
stabilite dalle disposizioni vigenti. 
  4. Di massima, i beni rifiutati  sono  sostituiti  con  altri  beni
della medesima specie.