(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 32)
                               Art. 32 
         Mezzi, attrezzature, materiali e prodotti rifiutati 
 
  1. In relazione  alla  tipologia  degli  oggetti  contrattuali,  su
decisione dell'organo di collaudo, gli stessi, in  caso  di  rifiuto,
sono punzonati o resi inequivocabilmente individuabili, con modalita'
adeguate, al  fine  di  impedirne  la  ripresentazione  in  tempi  ed
occasioni successivi, a meno che l'organo di collaudo non ritenga che
il materiale stesso possa essere utilmente rilavorato e  ripresentato
al collaudo. 
  2. Qualora il collaudo si svolga presso enti militari, gli  oggetti
contrattuali  rifiutati  sono  ritirati  entro  dieci  giorni   dalla
ricezione della comunicazione di  rifiuto.  Trascorso  tale  termine,
l'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere alla  rimozione
ed all'immagazzinamento degli stessi, anche  in  luoghi  estranei,  a
rischio  e  spese  del  contraente,  oppure  alla  vendita,  anche  a
trattativa privata, per conto, a rischio e spese del contraente. 
  3. In ogni caso l'Amministrazione non  risponde  dei  danni  o  dei
deterioramenti derivati agli oggetti contrattuali  rifiutati  durante
l'immagazzinamento o il trasporto.