Art. 32 Mezzi, attrezzature, materiali e prodotti rifiutati 1. In relazione alla tipologia degli oggetti contrattuali, su decisione dell'organo di collaudo, gli stessi, in caso di rifiuto, sono punzonati o resi inequivocabilmente individuabili, con modalita' adeguate, al fine di impedirne la ripresentazione in tempi ed occasioni successivi, a meno che l'organo di collaudo non ritenga che il materiale stesso possa essere utilmente rilavorato e ripresentato al collaudo. 2. Qualora il collaudo si svolga presso enti militari, gli oggetti contrattuali rifiutati sono ritirati entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di rifiuto. Trascorso tale termine, l'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere alla rimozione ed all'immagazzinamento degli stessi, anche in luoghi estranei, a rischio e spese del contraente, oppure alla vendita, anche a trattativa privata, per conto, a rischio e spese del contraente. 3. In ogni caso l'Amministrazione non risponde dei danni o dei deterioramenti derivati agli oggetti contrattuali rifiutati durante l'immagazzinamento o il trasporto.