Art. 33 Inadempienze 1. In caso di inadempimento ai patti e agli obblighi contrattuali, ivi compresi i casi di ritardato ritiro degli oggetti contrattuali rifiutati al collaudo, l'Amministrazione assegna al contraente inadempiente un termine non inferiore a giorni venti per presentare le proprie giustificazioni. Decorso il predetto termine ovvero qualora le giustificazioni addotte non vengano ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione, valutata la gravita' dell'inadempimento, ha facolta' di: a) dichiarare risolto il contratto e incamerare la cauzione, in misura proporzionale alla parte del contratto non eseguita; b) provvedere all'esecuzione in danno del contratto o della parte del contratto non eseguita, con le modalita' indicate all'articolo 38; c) lasciar continuare l'esecuzione del contratto, applicando le penalita' di cui all'articolo 34. 2. Nei casi previsti dalle lettere a) e b), al contraente e' liquidata soltanto la parte di fornitura o delle prestazioni gia' regolarmente collaudate, accettate e consegnate.