(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 33)
                               Art. 33 
                            Inadempienze 
 
  1. In caso di inadempimento ai patti e agli obblighi  contrattuali,
ivi compresi i casi di ritardato ritiro  degli  oggetti  contrattuali
rifiutati  al  collaudo,  l'Amministrazione  assegna  al   contraente
inadempiente un termine non inferiore a giorni venti  per  presentare
le  proprie  giustificazioni.  Decorso  il  predetto  termine  ovvero
qualora   le   giustificazioni   addotte   non    vengano    ritenute
soddisfacenti,    l'Amministrazione,     valutata     la     gravita'
dell'inadempimento, ha facolta' di: 
a) dichiarare risolto il  contratto  e  incamerare  la  cauzione,  in
   misura proporzionale alla parte del contratto non eseguita; 
b) provvedere all'esecuzione in danno del contratto o della parte del
   contratto non eseguita, con le modalita' indicate all'articolo 38;
   c) lasciar continuare l'esecuzione del  contratto,  applicando  le
   penalita' di cui all'articolo 34. 
  2. Nei casi previsti dalle  lettere  a)  e  b),  al  contraente  e'
liquidata soltanto la parte di fornitura  o  delle  prestazioni  gia'
regolarmente collaudate, accettate e consegnate.