(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 34)
                               Art. 34 
                              Penalita' 
 
  1. Nei contratti sono stabiliti i  criteri  per  la  determinazione
dell'importo  delle  penalita'  da  comminare,  in   relazione   alle
inadempienze accertate, sulla base del valore delle  prestazioni  non
correttamente eseguite. In  ogni  caso,  salvo  diverse  prescrizioni
contrattuali, per ogni periodo di ritardo pari al  decimo  del  tempo
previsto   per   la   esecuzione   del   contratto   o   del   lotto,
l'Amministrazione  applica  una   penalita'   del   due   per   cento
dell'importo del contratto o  del  lotto,  considerando  ultimato  il
periodo cominciato. 
  2. Le penalita' cumulativamente non possono superare il  dieci  per
cento dell'importo contrattuale netto.