Art. 34 Penalita' 1. Nei contratti sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo delle penalita' da comminare, in relazione alle inadempienze accertate, sulla base del valore delle prestazioni non correttamente eseguite. In ogni caso, salvo diverse prescrizioni contrattuali, per ogni periodo di ritardo pari al decimo del tempo previsto per la esecuzione del contratto o del lotto, l'Amministrazione applica una penalita' del due per cento dell'importo del contratto o del lotto, considerando ultimato il periodo cominciato. 2. Le penalita' cumulativamente non possono superare il dieci per cento dell'importo contrattuale netto.