Art. 35 Modalita' di applicazione 1. L'ammontare delle penalita' e' trattenuto sui crediti del contraente dipendenti dal contratto cui esse si riferiscono, senza preventiva costituzione in mora ne' diffida giudiziale. 2. Mancando o essendo insufficienti tali crediti, l'ammontare delle anzidette penali e' trattenuto sulla cauzione; se anche questa e' insufficiente o manchi, l'ammontare suindicato e' trattenuto sui crediti derivanti da altri contratti che il contraente ha con l'Amministrazione della difesa o con altra amministrazione statale, salvo restando, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione della difesa di agire sui beni del contraente secondo la vigente normativa.