(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 35)
                               Art. 35 
                      Modalita' di applicazione 
 
  1. L'ammontare  delle  penalita'  e'  trattenuto  sui  crediti  del
contraente dipendenti dal contratto cui esse  si  riferiscono,  senza
preventiva costituzione in mora ne' diffida giudiziale. 
  2. Mancando o essendo insufficienti tali crediti, l'ammontare delle
anzidette penali e' trattenuto sulla cauzione;  se  anche  questa  e'
insufficiente o manchi,  l'ammontare  suindicato  e'  trattenuto  sui
crediti derivanti  da  altri  contratti  che  il  contraente  ha  con
l'Amministrazione della difesa o con altra  amministrazione  statale,
salvo restando, in ogni caso, il diritto  dell'Amministrazione  della
difesa di agire sui beni del contraente secondo la vigente normativa.