(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 36)
                               Art. 36 
                   Disapplicazione delle penalita' 
 
  1. L'eventuale domanda di  disapplicazione  delle  penalita'  nelle
quali il contraente sia incorso e' presentata, a pena  di  decadenza,
entro  trenta  giorni  decorrenti  dalla  data  di  ricezione   della
raccomandata con la quale e' stata  comunicata  l'applicazione  della
penalita'. 
  2. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi  o
contenente  l'espressa  riserva  della  loro   presentazione   appena
possibile,  e'  indirizzata  all'Amministrazione  per  le  decisioni,
tramite l'ente gestore, il quale provvede ad inoltrarla  dopo  averla
corredata con le proprie osservazioni.