Art. 36 Disapplicazione delle penalita' 1. L'eventuale domanda di disapplicazione delle penalita' nelle quali il contraente sia incorso e' presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale e' stata comunicata l'applicazione della penalita'. 2. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, e' indirizzata all'Amministrazione per le decisioni, tramite l'ente gestore, il quale provvede ad inoltrarla dopo averla corredata con le proprie osservazioni.