Art. 37 Malafede, frode, negligenza nell'esecuzione del contratto 1. Nel caso di accertata malafede, frode o negligenza nell'esecuzione del contratto da parte del contraente, salvo le eventuali sanzioni penali, l'Amministrazione ha facolta' di risolvere il contratto pagando quanto gia' collaudato ed accettato e confiscando la cauzione o trattenendo, sugli eventuali crediti del contraente, una somma pari all'importo della cauzione non versata. 2. In ogni caso e' fatto salvo l'esercizio di ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti e l'applicazione delle sanzioni concernenti l'esclusione dalle gare, di cui all'articolo 68 del regolamento di contabilita' generale dello Stato.