(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 37)
                               Art. 37 
      Malafede, frode, negligenza nell'esecuzione del contratto 
 
  1.  Nel  caso   di   accertata   malafede,   frode   o   negligenza
nell'esecuzione del contratto  da  parte  del  contraente,  salvo  le
eventuali sanzioni penali, l'Amministrazione ha facolta' di risolvere
il  contratto  pagando  quanto  gia'  collaudato   ed   accettato   e
confiscando la cauzione o trattenendo, sugli  eventuali  crediti  del
contraente, una somma pari all'importo della cauzione non versata. 
  2. In ogni caso e' fatto salvo l'esercizio di ogni altra azione per
il risarcimento dei danni  subiti  e  l'applicazione  delle  sanzioni
concernenti l'esclusione dalle  gare,  di  cui  all'articolo  68  del
regolamento di contabilita' generale dello Stato.