(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 38)
                               Art. 38 
                         Esecuzione in danno 
 
  1.  Nel  caso  previsto  dalla   lettera   b)   dell'articolo   33,
l'Amministrazione, per il contratto o la parte di esso non  eseguita,
puo' affidare a terzi, anche in economia, la fornitura dei beni o  le
prestazioni,  ai  prezzi  e   alle   condizioni   di   mercato,   con
incameramento della cauzione in misura proporzionale alla  parte  non
eseguita. 
  2. L'affidamento a terzi e' notificato al  contraente  inadempiente
con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del contratto e del
relativo importo. 
  3.   Il   contraente   inadempiente   e'   tenuto   a    rimborsare
all'Amministrazione le maggiori spese  sostenute  rispetto  a  quelle
previste dal contratto. Nel caso di minor  spesa,  nulla  compete  al
contraente inadempiente.