(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 39)
                               Art. 39 
Eventuali responsabilita' per la provvista di materiali  protetti  da
                              privativa 
 
  1. Il contraente assume interamente ed esclusivamente sopra di  se'
qualunque responsabilita' ed onere che derivino  dal  fatto  di  aver
utilizzato materiali che risultino protetti da brevetti o da  diritti
di privativa, obbligandosi a mantenere indenne  l'Amministrazione  da
qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata dal  terzo  titolare
del brevetto o della privativa. Il contraente si impegna a  manlevare
l'Amministrazione  da  tutte  le  conseguenze  dannose  che   possono
derivare dall'esito della eventuale lite.  Resta  comunque  fermo  il
diritto dell'Amministrazione di risolvere il contratto pagando quanto
gia' collaudato e accettato, e  di  agire  per  il  risarcimento  del
danno. 
  2. L'obbligo  del  contraente  di  manlevare  l'Amministrazione  da
qualunque pretesa o azione da parte di terzi, per l'uso di  materiali
che si assumano protetti da brevetti o da  privativa,  permane  anche
nel  caso  in  cui  l'azione  giudiziaria  venga  intentata  dopo  la
conclusione del contratto. 
  3.  Ferma  restando  la  sua  responsabilita',  il  contraente   e'
obbligato a  dare  immediatamente  all'Amministrazione  comunicazione
delle eventuali pretese di terzi  che  accampano  l'utilizzazione  di
materiali protetti da brevetti o la violazione dei  loro  diritti  di
privativa.