(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 4)
                               Art. 4 
                      Domicilio dell'assuntore 
 
  1. Il contraente, all'atto della stipulazione del  contratto,  deve
eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette  tutte
le notificazioni inerenti al contratto.