(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 40)
                               Art. 40 
              Osservanza della legislazione sul lavoro 
 
  1. Il contraente e' sottoposto a tutti gli obblighi verso i  propri
dipendenti,  occupati  nelle  prestazioni  oggetto   del   contratto,
risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti  in
materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo  carico
tutti gli oneri relativi. 
  2. Il contraente e' obbligato altresi' ad  attuare,  nei  confronti
dei  propri  dipendenti,  occupati  nelle  prestazioni  oggetto   del
contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a  quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla  data
del contratto, alla categoria e nella localita' in cui si svolgono le
prestazioni nonche' le condizioni risultanti da successive  modifiche
ed integrazioni ed, in genere, da  ogni  altro  contratto  collettivo
successivamente stipulato  per  la  categoria  ed  applicabile  nella
localita'. 
  3.  L'obbligo  permane  anche  dopo  la  scadenza  dei   suindicati
contratti collettivi e fino al loro rinnovo. 
  4. I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel  caso  che
egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 
  5. L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di  cui
sopra e previa comunicazione delle inadempienze  ad  essa  denunciate
dall'ispettorato del lavoro, opera una ritenuta  fino  al  venti  per
cento dell'importo contrattuale; il relativo importo  e'  versato  al
contraente solo dopo che l'ispettorato del lavoro dichiari cessata la
situazione di inadempienza.