Art. 40 Osservanza della legislazione sul lavoro 1. Il contraente e' sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. 2. Il contraente e' obbligato altresi' ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella localita' in cui si svolgono le prestazioni nonche' le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella localita'. 3. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo. 4. I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 5. L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, opera una ritenuta fino al venti per cento dell'importo contrattuale; il relativo importo e' versato al contraente solo dopo che l'ispettorato del lavoro dichiari cessata la situazione di inadempienza.