(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 41)
                               Art. 41 
                    Corresponsione dei pagamenti 
 
  1. I pagamenti, dedotte le eventuali  penalita',  sono  corrisposti
dopo  il  collaudo,  la  consegna  e  l'accettazione,  a  seguito  di
presen-tazione di fatture, nonche' della documentazione  indicata  in
contratto. 
  2. I termini per i pagamenti sono quelli stabiliti nei  regolamenti
attuativi della legge n. 241/1990. I capitolati  particolari  d'oneri
ed i contratti, in relazione alla loro natura e complessita', possono
prevedere termini inferiori.