(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 42)
                               Art. 42 
                       Modalita' di pagamento 
 
  1. Tutti  i  pagamenti  sono  effettuati  a  favore  delle  persone
autorizzate a riscuotere e quietanzare indicate in contratto. 
  2. In qualunque caso di decadenza  o  di  cessazione  dalla  carica
della persona o delle persone autorizzate a riscuotere, anche se tale
decadenza o cessazione  avvenga  per  fatto  previsto  nello  statuto
sociale e sia pubblicata nei modi di legge, nonche' in ogni  caso  di
variazione  della  propria  ragione  sociale,  il   contraente   deve
tempestivamente notificare all'Amministrazione l'avvenuta variazione,
giustificandola  con  idonea  documentazione.  In  difetto  di   tale
notifica l'Amministrazione non assume alcuna  responsabilita'  per  i
pagamenti eseguiti a favore delle persone decadute  o  cessate  dalla
carica.