Art. 42 Modalita' di pagamento 1. Tutti i pagamenti sono effettuati a favore delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare indicate in contratto. 2. In qualunque caso di decadenza o di cessazione dalla carica della persona o delle persone autorizzate a riscuotere, anche se tale decadenza o cessazione avvenga per fatto previsto nello statuto sociale e sia pubblicata nei modi di legge, nonche' in ogni caso di variazione della propria ragione sociale, il contraente deve tempestivamente notificare all'Amministrazione l'avvenuta variazione, giustificandola con idonea documentazione. In difetto di tale notifica l'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per i pagamenti eseguiti a favore delle persone decadute o cessate dalla carica.