(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 43)
                               Art. 43 
                        Ritardi nei pagamenti 
 
  1. In caso di ritardo nei pagamenti il contraente  puo'  richiedere
sulla somma dovuta l'interesse legale fino alla data di emissione del
mandato, sempre che il ritardo non sia derivato da  fatto  imputabile
al contraente o da  decisioni  o  comportamenti  di  altre  autorita'
pubbliche, ovvero il pagamento non sia stato sospeso per i motivi  di
cui all'articolo 44 o a seguito di atto  notificato  da  terzi  o  da
altra Amministrazione.