Art. 44 Sospensione dei pagamenti 1. Qualora al contraente siano state contestate inadempienze contrattuali, l'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza degli obblighi da esso assunti, puo' sospendere in tutto o in parte, ferma l'applicazione di eventuali penali, i pagamenti dovuti anche per altri contratti. Il relativo provvedimento e' comunicato al contraente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.