(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 44)
                               Art. 44 
                      Sospensione dei pagamenti 
 
  1.  Qualora  al  contraente  siano  state  contestate  inadempienze
contrattuali,  l'Amministrazione,  al  fine  di  garantirsi  in  modo
efficace sulla puntuale osservanza degli obblighi  da  esso  assunti,
puo'  sospendere  in  tutto  o  in  parte,  ferma  l'applicazione  di
eventuali penali, i pagamenti dovuti anche per  altri  contratti.  Il
relativo provvedimento e' comunicato al contraente  mediante  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.