(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 45)
                               Art. 45 
            Cessioni, delegazioni, costituzioni di pegno 
 
  1. Le cessioni, le delegazioni e le costituzioni di pegno  relative
alle somme dovute dall'Amministrazione, nei casi in cui sono  ammesse
dalla  legge,  sono  notificate  dal  contraente  all'Amministrazione
stessa per la prescritta adesione.