Art. 46 Collegio arbitrale 1. Qualora le parti, in sede di stipulazione del contratto, convengano di rimettere ad un collegio arbitrale, ai sensi degli articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile, la risoluzione delle controversie nascenti dal contratto stesso, il collegio arbitrale sara' cosi' composto: a) da un magistrato della giustizia amministrativa, con qualifica non inferiore a consigliere, con funzioni di presidente; b) da un dirigente dell'Amministrazione o da un avvocato dello Stato; c) da un arbitro designato dal contraente. 2. Gli arbitri continuano nelle loro funzioni anche nel caso in cui taluno di essi cessi di ricoprire l'ufficio che occupava al momento della nomina. 3. Un funzionario dell'Amministrazione svolge le attribuzioni di segretario.
Nota all'art. 46: - Il testo dell'art. 806 del codice di procedura civile e' il seguente: "Art. 806 (Compromesso). - Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne quelle previste negli articoli 429 e 459, quelle che riguardano questioni di stato e di separazione personale tra coniugi e le altre che non possono formare oggetto di transazione".