(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 46)
                               Art. 46 
                         Collegio arbitrale 
 
  1. Qualora  le  parti,  in  sede  di  stipulazione  del  contratto,
convengano di rimettere ad un  collegio  arbitrale,  ai  sensi  degli
articolo  806  e  seguenti  del  codice  di  procedura   civile,   la
risoluzione delle controversie  nascenti  dal  contratto  stesso,  il
collegio arbitrale sara' cosi' composto: 
a) da un magistrato della giustizia amministrativa, con qualifica non
   inferiore a consigliere, con funzioni di presidente; 
b) da un dirigente dell'Amministrazione o da un avvocato dello Stato; 
c) da un arbitro designato dal contraente. 
  2. Gli arbitri continuano nelle loro funzioni anche nel caso in cui
taluno di essi cessi di ricoprire l'ufficio che occupava  al  momento
della nomina. 
  3. Un funzionario dell'Amministrazione svolge  le  attribuzioni  di
segretario. 
 
          Nota all'art. 46: 
              - Il testo dell'art. 806 del codice di procedura civile
          e' il seguente: 
              "Art.  806  (Compromesso).  -  Le  parti  possono   far
          decidere da arbitri le controversie tra  di  loro  insorte,
          tranne quelle previste negli articoli 429 e 459, quelle che
          riguardano questioni di stato e  di  separazione  personale
          tra coniugi e le altre che non possono formare  oggetto  di
          transazione".