Art. 47 Termini della domanda di arbitrato 1. La domanda di arbitrato e' proposta nel termine di giorni sessanta da quello in cui vengono notificate al contraente le decisioni prese dall'Amministrazione sull'oggetto della vertenza. 2. Trascorso detto termine senza che sia stata fatta domanda per l'arbitrato, le decisioni dell'Amministrazione s'intendono accettate definitivamente dal contraente che decade da qualsiasi diritto di impugnativa.