(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 47)
                               Art. 47 
                 Termini della domanda di arbitrato 
 
  1. La domanda di  arbitrato  e'  proposta  nel  termine  di  giorni
sessanta da  quello  in  cui  vengono  notificate  al  contraente  le
decisioni prese dall'Amministrazione sull'oggetto della vertenza. 
  2. Trascorso detto termine senza che sia stata  fatta  domanda  per
l'arbitrato, le decisioni dell'Amministrazione s'intendono  accettate
definitivamente dal contraente che decade  da  qualsiasi  diritto  di
impugnativa.