Art. 48 Ricorso al giudice ordinario 1. La parte attrice ha facolta' di escludere la competenza arbitrale, proponendo, entro il termine di cui all'articolo 47, la domanda davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del codice di procedura civile e del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni. 2. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facolta', a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro sessanta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice ordinario competente a norma del comma 1.
Nota all'art. 48: - Il testo del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, concernente "Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordi-namento dell'Avvocatura dello Stato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286.