(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 48)
                               Art. 48 
                    Ricorso al giudice ordinario 
 
  1.  La  parte  attrice  ha  facolta'  di  escludere  la  competenza
arbitrale, proponendo, entro il termine di cui  all'articolo  47,  la
domanda davanti al giudice competente a norma delle disposizioni  del
codice di procedura civile e del  testo  unico  approvato  con  regio
decreto 30 ottobre  1933,  n.  1611,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  2. La parte convenuta nel giudizio arbitrale  ha  facolta',  a  sua
volta, di escludere la competenza arbitrale.  A  questo  fine,  entro
sessanta giorni dalla  notifica  della  domanda  di  arbitrato,  deve
notificare la sua  determinazione  all'altra  parte,  la  quale,  ove
intenda proseguire il giudizio,  deve  proporre  domanda  al  giudice
ordinario competente a norma del comma 1. 
 
          Nota all'art. 48: 
              - Il testo del regio decreto 30 ottobre 1933, n.  1611,
          concernente "Approvazione del testo  unico  delle  leggi  e
          delle norme giuridiche sulla  rappresentanza  e  difesa  in
          giudizio dello Stato  e  sull'ordi-namento  dell'Avvocatura
          dello Stato", e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  12
          dicembre 1933, n. 286.