(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 49)
                               Art. 49 
            Anticipazione spese per il giudizio arbitrale 
 
  1. Le spese per il giudizio arbitrale e  per  le  competenze  degli
arbitri, stabilite sulla base dei criteri fissati nelle  tariffe  per
avvocati e procuratori e calcolate nella misura ridotta del cinquanta
per cento delle tariffe stesse, sono anticipate dalla  parte  che  ha
presentato la domanda di arbitrato.