(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 5)
                               Art. 5 
                            Comunicazioni 
 
  1. Le comunicazioni del contraente, soggette  a  termini  stabiliti
nel contratto, sono effettuate, facendo fede  la  data  di  ricezione
del-l'ufficio  ricevente  dell'Amministrazione,  mediante  una  delle
seguenti modalita': 
a) telefax,   confermato    con    lettera    raccomandata    spedita
   contestualmente, prescindendosi  dalla  data  di  ricezione  della
   stessa; 
b) lettera  consegnata  a  mano,  anche  a  mezzo  di  corriere,  con
   attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte  dell'ufficio
   e della persona a cui e' stata consegnata.