Art. 5 Comunicazioni 1. Le comunicazioni del contraente, soggette a termini stabiliti nel contratto, sono effettuate, facendo fede la data di ricezione del-l'ufficio ricevente dell'Amministrazione, mediante una delle seguenti modalita': a) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendosi dalla data di ricezione della stessa; b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui e' stata consegnata.