Art. 51 Sentenza arbitrale 1. Il collegio arbitrale giudica secondo le norme di diritto e decide a carico di quale delle parti, od in quale proporzione, devono gravare le spese di giudizio. 2. Il lodo arbitrale e' pronunciato nei termini e con le modalita' previste dagli articoli 820 e seguenti del codice di procedura civile. 3. Contro la pronuncia arbitrale e' ammessa l'impugnazione secondo le disposizioni del codice di procedura civile. Roma, 14 aprile 2000 Visto, il Ministro: Mattarella