(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 51)
                               Art. 51 
                         Sentenza arbitrale 
 
  1. Il collegio arbitrale giudica secondo  le  norme  di  diritto  e
decide a carico di quale delle parti, od in quale proporzione, devono
gravare le spese di giudizio. 
  2. Il lodo arbitrale e' pronunciato nei termini e con le  modalita'
previste dagli articoli  820  e  seguenti  del  codice  di  procedura
civile. 
  3. Contro la pronuncia arbitrale e' ammessa l'impugnazione  secondo
le disposizioni del codice di procedura civile. 
      Roma, 14 aprile 2000 
                                       Visto, il Ministro: Mattarella