(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 7)
                               Art. 7 
                         Prezzi contrattuali 
 
  1. I prezzi contrattuali s'intendono accettati dal contraente a suo
rischio e sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi  eventualita'
o circostanza che il contraente non abbia tenuto presente. 
  2. Il contraente non puo' pretendere alcun compenso  per  qualsiasi
titolo ed errore nell'interpretazione dei patti contrattuali,  o  nei
prezzi e nei calcoli, ne' per qualsiasi variazione che  si  verifichi
durante l'esecuzione del  contratto  nei  prezzi  commerciali,  negli
oneri fiscali o per qualsiasi altra eventualita' e circostanza. 
  3. I singoli contratti possono  prevedere  pattuizioni  diverse  in
materia di rischio di cambio o di revisione prezzi, secondo le  leggi
in vigore.