Art. 7 Prezzi contrattuali 1. I prezzi contrattuali s'intendono accettati dal contraente a suo rischio e sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita' o circostanza che il contraente non abbia tenuto presente. 2. Il contraente non puo' pretendere alcun compenso per qualsiasi titolo ed errore nell'interpretazione dei patti contrattuali, o nei prezzi e nei calcoli, ne' per qualsiasi variazione che si verifichi durante l'esecuzione del contratto nei prezzi commerciali, negli oneri fiscali o per qualsiasi altra eventualita' e circostanza. 3. I singoli contratti possono prevedere pattuizioni diverse in materia di rischio di cambio o di revisione prezzi, secondo le leggi in vigore.