(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 8)
                               Art. 8 
                               Vincoli 
 
  1.  Il  contratto  vincola  il   contraente   dal   momento   della
stipulazione o dalla data di aggiudicazione, qualora  il  verbale  di
gara  tenga  luogo  del  contratto,  e   diviene   obbligatorio   per
l'Amministrazione dopo che sia stato approvato nei modi di  legge  e,
qualora previsto, il relativo decreto sia stato registrato presso gli
organi di controllo. 
  2.  Trascorsi  novanta  giorni  dalla  data  di  stipulazione   del
contratto, senza che lo stesso sia  stato  approvato,  il  contraente
puo' liberarsi dagli impegni assunti nei modi e con le forme previsti
dall'art. 114 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato. 
  3. In caso di mancata  approvazione  del  contratto,  salvo  quanto
disposto dall'art. 9, il contraente ha diritto soltanto al  rimborso,
senza interessi, delle somme versate ai sensi dell'articolo 6.