Art. 9 Esecuzione della commessa prima della registrazione del decreto di approvazione del contratto 1. In caso di particolare urgenza, debitamente comprovata, l'Amministrazione puo' disporre, prima della registrazione del decreto di approvazione del contratto, l'anticipata esecuzione del contratto stesso entro i limiti di un quinto dell'importo contrattuale. 2. La dichiarazione motivata d'urgenza e' comunicata agli organi di controllo. 3. In caso di mancata registrazione del decreto di approvazione del contratto il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle provviste fornite e delle prestazioni eseguite, ove richieste.