(Capitolato generale oneri contratti Amministrazione della difesa-art. 9)
                               Art. 9 
Esecuzione della commessa prima della registrazione  del  decreto  di
                     approvazione del contratto 
 
  1.  In  caso  di  particolare  urgenza,   debitamente   comprovata,
l'Amministrazione  puo'  disporre,  prima  della  registrazione   del
decreto di approvazione del contratto,  l'anticipata  esecuzione  del
contratto  stesso  entro  i  limiti   di   un   quinto   dell'importo
contrattuale. 
  2. La dichiarazione motivata d'urgenza e' comunicata agli organi di
controllo. 
  3. In caso di mancata registrazione del decreto di approvazione del
contratto il  contraente  ha  diritto  soltanto  al  pagamento  delle
provviste fornite e delle prestazioni eseguite, ove richieste.