Art. 3

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
  "13-bis.  "Con regolamento del Ministro della difesa, da emanare ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione  economica,  sono disciplinati i corsi della scuola di
guerra  per  gli  ufficiali  dell'Esercito, sulla base delle seguenti
indicazioni:
    a) previsione dei corsi da svolgere e delle relative finalita' in
armonia  con  le  disposizioni  relative  al corso superiore di stato
maggiore interforze, istituito dal comma 1;
    b)  destinazione  alla  frequenza  dei  corsi degli ufficiali dei
ruoli normali dell'Esercito che hanno compiuto i periodi di comando o
ai  quali siano state conferite attribuzioni specifiche prescritte ai
fini dell'avanzamento;
    c)   determinazione   dell'articolazione   dei  corsi,  anche  in
relazione  all'attuazione  delle  previsioni  di  cui all'articolo 2,
comma   3,   e   delle   modalita'  di  valutazione  degli  ufficiali
frequentatori;
    d)  previsione  dei  casi  di  esonero  e di dimissione dai corsi
ovvero di rinuncia;
    e)  destinazione  a ricoprire incarichi connessi all'espletamento
di  funzioni  di  stato  maggiore  per  gli  ufficiali che superano i
prescritti percorsi formativi e selettivi;
    f)   determinazione   da   parte   del  Capo  di  stato  maggiore
dell'Esercito dei percorsi formativi e delle modalita' di svolgimento
dei  corsi,  secondo  le  attribuzioni  in  materia di formazione del
personale militare previste dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25.
  13-ter.  Il  regolamento  di cui al comma 13-bis entra in vigore il
sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla stessa data sono
abrogati:
    a)  l'articolo 1, primo comma, lettere a) e c), e gli articoli 2,
6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 28 aprile 1976, n.
192;
    b)  i  titoli  I  e  II  del  regolamento  di  cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611 ".
 
          Note all'art. 3:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo  28 novembre  1997, n. 464, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              "Art.  4.  -  1.  E'  istituito l'Istituto superiore di
          Stato maggiore interforze con il compito di perfezionare la
          formazione  professionale e la preparazione culturale degli
          ufficiali delle Forze armate, in previsione dell'impiego in
          incarichi di rilievo in ambito nazionale ed internazionale.
              2.  Presso  l'Istituto indicato al comma 1 e' svolto il
          corso  superiore  di  Stato maggiore interforze cui possono
          partecipare  anche gli ufficiali del Corpo della guardia di
          finanza nonche' ufficiali delle Forze armate estere.
              3.  Il  superamento  del  corso  di  cui  al comma 2 e'
          valutato  ai  fini  dell'avanzamento  e  dell'impiego degli
          ufficiali.
              4.  Il  corso di cui al comma 2 sostituisce ed equivale
          ai corsi superiori svolti presso:
                a) la scuola di guerra dell'Esercito, di cui all'art.
          1,  primo comma, lettera e), della legge 28 aprile 1976, n.
          192, e successive modifiche;
                b) l'Istituto di guerra marittima, di cui all'art. 4,
          primo  comma,  lettera b), del decreto del Presidente della
          Repubblica 12 settembre 1972, n. 985;
                c) la  scuola  di guerra aerea, di cui all'art. 4, n.
          2,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 13 agosto
          1968, n. 1512.
              5.  Il Ministro della difesa adotta, ai sensi dell'art.
          17,  comma  3,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e
          successive  modificazioni,  entro  sei  mesi  dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto, il regolamento
          recante  l'ordinamento  dell'Istituto  di cui al comma 1. I
          criteri  e le modalita' per la selezione dei candidati alla
          frequenza del corso di cui al comma 2, sono determinati con
          decreto del Ministro della difesa. Entro lo stesso termine,
          con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro
          della  difesa, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di
          ammissione al corso degli ufficiali del Corpo della guardia
          di finanza.
              6.  Il  Capo  di stato maggiore della difesa, sentiti i
          Capi  di  stato  maggiore  di Forza armata e, per quanto di
          interesse,  il  segretario generale della difesa, determina
          annualmente  il numero dei frequentatori al corso di cui al
          comma 2.
              7.  Agli  ufficiali  delle  varie  armi  dell'Esercito,
          giudicati  idonei  al  termine del corso di cui al comma 2,
          continuano  ad  applicarsi le disposizioni previste per gli
          ufficiali  giudicati  idonei al termine del corso superiore
          di  Stato maggiore  di  cui  agli articoli 10, 11, 12, e 13
          della legge 28 aprile 1976, n. 192, e successive modifiche,
          limitatamente  agli  incarichi di Stato maggiore attribuiti
          all'Esercito,  senza influire sulla ripartizione interforze
          relativa al numero dei frequentatori da ammettere al corso,
          di  cui al comma 2 del presente articolo, ed agli incarichi
          interforze,  interministeriali  ed  internazionali e previa
          conseguente  modificazione  del decreto ministeriale di cui
          all'art.  12,  secondo comma, della stessa legge n. 192 del
          1976.
              8.   Lo   Stato maggiore   dell'Esercito,  annualmente,
          determina  il numero di ufficiali di cui alla tabella n. 1,
          quadri IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI, annessa alla legge
          12 novembre  1955,  n.  1137,  e  successive  modifiche, da
          ammettere alla frequenza del corso di Stato maggiore di cui
          all'art. 1, primo comma, lettera a), della legge n. 192 del
          1976.   Agli   ufficiali   che   superano   il   corso   di
          Stato maggiore   ed   il   successivo  corso  superiore  di
          Stato maggiore  interforze,  si  applicano  le disposizioni
          previste  per  gli ufficiali delle varie armi dell'Esercito
          di  cui  al comma 7 del presente articolo per gli incarichi
          da  attribuire  con  la  revisione del decreto ministeriale
          indicata allo stesso comma 7.
              9.  In  via transitoria, fino all'entrata in vigore dei
          decreti  delegati  di cui all'art. 1, comma 97, della legge
          23 dicembre  1996, n. 662, per l'ammissione degli ufficiali
          delle    armi   dell'Esercito   al   corso   superiore   di
          Stato maggiore  interforze  si  applicano le modalita' ed i
          requisiti  fissati  per  l'ammissione al corso superiore di
          Stato maggiore di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge n.
          192  del  1976  ed  al  titolo  II, capo I, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1979, n. 611, e
          successive  modifiche; per gli ufficiali di cui al presente
          comma,  giudicati  idonei al termine del corso superiore di
          Stato maggiore  interforze,  si  applicano  le prescrizioni
          dell'art.  69  della  legge  12 novembre  1955,  n. 1137, e
          successive modificazioni ed integrazioni.
              10. Al quarto comma, ultimo periodo, dell'art. 12 della
          legge  28 aprile  1976,  n.  192,  le  parole  da: "il vice
          comandante  della  scuola di guerra fino a: "un generale in
          servizio permanente effettivo dell'Esercito sono sostituite
          dalle   seguenti:   "tre  ufficiali  generali  in  servizio
          permanente effettivo dell'Esercito .
              11.  Le disposizioni del presente articolo si applicano
          a  decorrere  dal  primo  corso superiore di Stato maggiore
          interforze;    fino   all'emanazione   delle   disposizioni
          modificative del decreto ministeriale di cui al comma 7 del
          presente  articolo,  sono  fatti  salvi  i  concorsi  e  le
          designazioni  effettuate  nonche'  i  concorsi  banditi per
          l'ammissione  ai  corsi  di  cui  all'art.  8  del  decreto
          ministeriale 6 luglio 1994.
              12.   Fatto   salvo   il  corso  di  Stato maggiore  in
          svolgimento, sono abrogati:
                a) il  primo  comma dell'art. 5 della legge 28 aprile
          1976, n. 192;
                b) l'art.  18  del capo IV del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611;
                c) il  requisito  per  l'avanzamento  dei maggiori  e
          tenenti  colonnelli  di  cui al quadro I della tabella n. 3
          allegata   alla  legge  12 novembre  1955,  n.  1137,  come
          modificata  dalla  tabella  allegata  alla legge 27 ottobre
          1963, n. 1431.
              13.  Al  secondo  comma  dell'art.  20  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, le
          parole:  "terzo  trimestre sono sostituite con la seguente:
          "corso ".
              13-bis.  "Con regolamento del Ministro della difesa, da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  di concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
          disciplinati  i  corsi  della  scuola  di  guerra  per  gli
          ufficiali   dell'Esercito,   sulla   base   delle  seguenti
          indicazioni:
                a) previsione  dei corsi da svolgere e delle relative
          finalita'  in armonia con le disposizioni relative al corso
          superiore di stato maggiore interforze, istituito dal comma
          1;
                b) destinazione   alla   frequenza  dei  corsi  degli
          ufficiali   dei   ruoli  normali  dell'Esercito  che  hanno
          compiuto  i  periodi  di  comando  o  ai  quali siano state
          conferite   attribuzioni   specifiche  prescritte  ai  fini
          dell'avanzamento;
                c) determinazione dell'articolazione dei corsi, anche
          in   relazione   all'attuazione  delle  previsioni  di  cui
          all'art. 2, comma 3, e delle modalita' di valutazione degli
          ufficiali frequentatori;
                d) previsione dei casi di esonero e di dimissione dai
          corsi ovvero di rinuncia;
                e) destinazione   a   ricoprire   incarichi  connessi
          all'espletamento  di  funzioni  di  stato maggiore  per gli
          ufficiali  che  superano  i prescritti percorsi formativi e
          selettivi;
                f) determinazione da parte del Capo di stato maggiore
          dell'Esercito  dei  percorsi formativi e delle modalita' di
          svolgimento  dei  corsi, secondo le attribuzioni in materia
          di  formazione  del personale militare previste dalla legge
          18 febbraio 1997, n. 25.
              13-ter.  Il regolamento di cui al comma 13-bis entra in
          vigore  il  sessantesimo  giorno  successivo  alla  data di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
          italiana. Dalla stessa data sono abrogati:
                a) l'art.  1,  primo  comma,  lettere  a) e c), e gli
          articoli 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge
          28 aprile 1976, n. 192;
                b) i  titoli I e II del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611".
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, vedasi in note all'art. 1.
              - Per  l'argomento della legge 18 febbraio 1997, n. 25,
          vedasi in note alle premesse.
              - La  legge  28 aprile  1976,  n. 192, reca: "Norme sui
          corsi della scuola di guerra dell'Esercito".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          29 settembre 1979, n. 611, reca: "Norme di esecuzione della
          legge  28 aprile  1976,  n.  192, sui corsi della scuola di
          guerra dell'Esercito".