Art. 3 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti: "13-bis. "Con regolamento del Ministro della difesa, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinati i corsi della scuola di guerra per gli ufficiali dell'Esercito, sulla base delle seguenti indicazioni: a) previsione dei corsi da svolgere e delle relative finalita' in armonia con le disposizioni relative al corso superiore di stato maggiore interforze, istituito dal comma 1; b) destinazione alla frequenza dei corsi degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito che hanno compiuto i periodi di comando o ai quali siano state conferite attribuzioni specifiche prescritte ai fini dell'avanzamento; c) determinazione dell'articolazione dei corsi, anche in relazione all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, e delle modalita' di valutazione degli ufficiali frequentatori; d) previsione dei casi di esonero e di dimissione dai corsi ovvero di rinuncia; e) destinazione a ricoprire incarichi connessi all'espletamento di funzioni di stato maggiore per gli ufficiali che superano i prescritti percorsi formativi e selettivi; f) determinazione da parte del Capo di stato maggiore dell'Esercito dei percorsi formativi e delle modalita' di svolgimento dei corsi, secondo le attribuzioni in materia di formazione del personale militare previste dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25. 13-ter. Il regolamento di cui al comma 13-bis entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla stessa data sono abrogati: a) l'articolo 1, primo comma, lettere a) e c), e gli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 28 aprile 1976, n. 192; b) i titoli I e II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611 ".
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 4. - 1. E' istituito l'Istituto superiore di Stato maggiore interforze con il compito di perfezionare la formazione professionale e la preparazione culturale degli ufficiali delle Forze armate, in previsione dell'impiego in incarichi di rilievo in ambito nazionale ed internazionale. 2. Presso l'Istituto indicato al comma 1 e' svolto il corso superiore di Stato maggiore interforze cui possono partecipare anche gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza nonche' ufficiali delle Forze armate estere. 3. Il superamento del corso di cui al comma 2 e' valutato ai fini dell'avanzamento e dell'impiego degli ufficiali. 4. Il corso di cui al comma 2 sostituisce ed equivale ai corsi superiori svolti presso: a) la scuola di guerra dell'Esercito, di cui all'art. 1, primo comma, lettera e), della legge 28 aprile 1976, n. 192, e successive modifiche; b) l'Istituto di guerra marittima, di cui all'art. 4, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1972, n. 985; c) la scuola di guerra aerea, di cui all'art. 4, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512. 5. Il Ministro della difesa adotta, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento recante l'ordinamento dell'Istituto di cui al comma 1. I criteri e le modalita' per la selezione dei candidati alla frequenza del corso di cui al comma 2, sono determinati con decreto del Ministro della difesa. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro della difesa, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di ammissione al corso degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza. 6. Il Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e, per quanto di interesse, il segretario generale della difesa, determina annualmente il numero dei frequentatori al corso di cui al comma 2. 7. Agli ufficiali delle varie armi dell'Esercito, giudicati idonei al termine del corso di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per gli ufficiali giudicati idonei al termine del corso superiore di Stato maggiore di cui agli articoli 10, 11, 12, e 13 della legge 28 aprile 1976, n. 192, e successive modifiche, limitatamente agli incarichi di Stato maggiore attribuiti all'Esercito, senza influire sulla ripartizione interforze relativa al numero dei frequentatori da ammettere al corso, di cui al comma 2 del presente articolo, ed agli incarichi interforze, interministeriali ed internazionali e previa conseguente modificazione del decreto ministeriale di cui all'art. 12, secondo comma, della stessa legge n. 192 del 1976. 8. Lo Stato maggiore dell'Esercito, annualmente, determina il numero di ufficiali di cui alla tabella n. 1, quadri IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche, da ammettere alla frequenza del corso di Stato maggiore di cui all'art. 1, primo comma, lettera a), della legge n. 192 del 1976. Agli ufficiali che superano il corso di Stato maggiore ed il successivo corso superiore di Stato maggiore interforze, si applicano le disposizioni previste per gli ufficiali delle varie armi dell'Esercito di cui al comma 7 del presente articolo per gli incarichi da attribuire con la revisione del decreto ministeriale indicata allo stesso comma 7. 9. In via transitoria, fino all'entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'ammissione degli ufficiali delle armi dell'Esercito al corso superiore di Stato maggiore interforze si applicano le modalita' ed i requisiti fissati per l'ammissione al corso superiore di Stato maggiore di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge n. 192 del 1976 ed al titolo II, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, e successive modifiche; per gli ufficiali di cui al presente comma, giudicati idonei al termine del corso superiore di Stato maggiore interforze, si applicano le prescrizioni dell'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni. 10. Al quarto comma, ultimo periodo, dell'art. 12 della legge 28 aprile 1976, n. 192, le parole da: "il vice comandante della scuola di guerra fino a: "un generale in servizio permanente effettivo dell'Esercito sono sostituite dalle seguenti: "tre ufficiali generali in servizio permanente effettivo dell'Esercito . 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo corso superiore di Stato maggiore interforze; fino all'emanazione delle disposizioni modificative del decreto ministeriale di cui al comma 7 del presente articolo, sono fatti salvi i concorsi e le designazioni effettuate nonche' i concorsi banditi per l'ammissione ai corsi di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 6 luglio 1994. 12. Fatto salvo il corso di Stato maggiore in svolgimento, sono abrogati: a) il primo comma dell'art. 5 della legge 28 aprile 1976, n. 192; b) l'art. 18 del capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611; c) il requisito per l'avanzamento dei maggiori e tenenti colonnelli di cui al quadro I della tabella n. 3 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla tabella allegata alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431. 13. Al secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, le parole: "terzo trimestre sono sostituite con la seguente: "corso ". 13-bis. "Con regolamento del Ministro della difesa, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinati i corsi della scuola di guerra per gli ufficiali dell'Esercito, sulla base delle seguenti indicazioni: a) previsione dei corsi da svolgere e delle relative finalita' in armonia con le disposizioni relative al corso superiore di stato maggiore interforze, istituito dal comma 1; b) destinazione alla frequenza dei corsi degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito che hanno compiuto i periodi di comando o ai quali siano state conferite attribuzioni specifiche prescritte ai fini dell'avanzamento; c) determinazione dell'articolazione dei corsi, anche in relazione all'attuazione delle previsioni di cui all'art. 2, comma 3, e delle modalita' di valutazione degli ufficiali frequentatori; d) previsione dei casi di esonero e di dimissione dai corsi ovvero di rinuncia; e) destinazione a ricoprire incarichi connessi all'espletamento di funzioni di stato maggiore per gli ufficiali che superano i prescritti percorsi formativi e selettivi; f) determinazione da parte del Capo di stato maggiore dell'Esercito dei percorsi formativi e delle modalita' di svolgimento dei corsi, secondo le attribuzioni in materia di formazione del personale militare previste dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25. 13-ter. Il regolamento di cui al comma 13-bis entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla stessa data sono abrogati: a) l'art. 1, primo comma, lettere a) e c), e gli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 28 aprile 1976, n. 192; b) i titoli I e II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611". - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedasi in note all'art. 1. - Per l'argomento della legge 18 febbraio 1997, n. 25, vedasi in note alle premesse. - La legge 28 aprile 1976, n. 192, reca: "Norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito". - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, reca: "Norme di esecuzione della legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito".