Art. 4 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il Ministro della difesa presenta annualmente entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione di cui al presente decreto, nonche' sulla necessita' di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni. Il Ministro della difesa evidenzia altresi', nella medesima relazione, le modalita' attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate, ai fini di cui all'alinea del comma 2 dell'articolo 1.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 giugno 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattarella, Ministro della difesa Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Del Turco, Ministro delle finanze Zecchino, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 3. - 1. Il Ministro della difesa, entro i tre mesi precedenti l'adozione dei provvedimenti di soppressione e riorganizzazione da attuarsi nell'anno successivo, promuove incontri con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al fine di assumere le iniziative atte a favorire il reimpiego del personale civile in servizio, attraverso anche l'attivazione di programmi di riqualificazione e riconversione professionale. 2. I provvedimenti indicati nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. 2-bis. I provvedimenti organizzativi conseguenti all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2 ed al precedente comma 2 sono adottati, per quanto di rispettiva competenza, dal Capo di stato maggiore della difesa; dai Capi di stato maggiore di forza armata, previo parere del Capo di stato maggiore della difesa; dai dirigenti generali delle Direzioni generali interessate. 2-ter. Gli enti e gli organismi di cui alle tabelle B e D possono essere soppressi o riorganizzati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. 3. Il Ministro della difesa presenta annualmente, entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione di cui al presente decreto, nonche' sulla necessita' di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni. Il Ministro della difesa evidenzia altresi', nella medesima relazione le modalita' attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate, ai fini di cui all'alinea del comma 2 dell'art. 1".