Art. 4

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3.  Il  Ministro  della  difesa  presenta  annualmente entro il 31
gennaio,  una  relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del
processo  di  ristrutturazione  di  cui  al presente decreto, nonche'
sulla   necessita'   di   apportarvi   correttivi  nei  limiti  degli
stanziamenti  di  bilancio  e  delle dotazioni organiche di personale
previste   dalle  vigenti  disposizioni.  Il  Ministro  della  difesa
evidenzia altresi', nella medesima relazione, le modalita' attraverso
le  quali  il  processo  di  ristrutturazione  attua il principio del
coordinamento  tra  le  Forze  armate,  ai fini di cui all'alinea del
comma 2 dell'articolo 1.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 27 giugno 2000
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Mattarella, Ministro della difesa
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
                              Del Turco, Ministro delle finanze
                              Zecchino,  Ministro  dell'universita' e
                              della ricerca scientifica e tecnologica
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
          Nota all'art. 4:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo  28 novembre  1997, n. 464, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              "Art.  3.  -  1.  Il Ministro della difesa, entro i tre
          mesi    precedenti    l'adozione   dei   provvedimenti   di
          soppressione   e  riorganizzazione  da  attuarsi  nell'anno
          successivo,   promuove   incontri   con  le  organizzazioni
          sindacali maggiormente  rappresentative al fine di assumere
          le  iniziative  atte  a favorire il reimpiego del personale
          civile  in  servizio,  attraverso  anche  l'attivazione  di
          programmi     di     riqualificazione    e    riconversione
          professionale.
              2.  I  provvedimenti indicati nelle tabelle A, B, C e D
          allegate  al presente decreto sono adottati con decreto del
          Ministro   della   difesa,   su   proposta   del   Capo  di
          stato maggiore della difesa.
              2-bis.   I   provvedimenti   organizzativi  conseguenti
          all'adozione  dei  provvedimenti  di  cui  all'art. 2 ed al
          precedente  comma 2 sono adottati, per quanto di rispettiva
          competenza,  dal  Capo  di stato maggiore della difesa; dai
          Capi  di  stato maggiore di forza armata, previo parere del
          Capo di stato maggiore della difesa; dai dirigenti generali
          delle Direzioni generali interessate.
              2-ter. Gli enti e gli organismi di cui alle tabelle B e
          D  possono essere soppressi o riorganizzati con decreto del
          Ministro   della   difesa,   su   proposta   del   Capo  di
          stato maggiore della difesa.
              3. Il Ministro della difesa presenta annualmente, entro
          il  31 gennaio,  una relazione al Parlamento sullo stato di
          avanzamento  del  processo  di  ristrutturazione  di cui al
          presente  decreto,  nonche'  sulla necessita' di apportarvi
          correttivi  nei  limiti  degli  stanziamenti  di bilancio e
          delle  dotazioni  organiche  di  personale  previste  dalle
          vigenti  disposizioni.  Il  Ministro della difesa evidenzia
          altresi',  nella medesima relazione le modalita' attraverso
          le quali il processo di ristrutturazione attua il principio
          del  coordinamento  tra  le  Forze  armate,  ai fini di cui
          all'alinea del comma 2 dell'art. 1".