Art. 10
                 Esecuzione di sentenze non sospese
           dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti

  1.  All'articolo  33  della  legge  6  dicembre  1971,  n. 1034, e'
aggiunto il seguente comma:
"Per  l'esecuzione  delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato
il  tribunale  amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al
giudizio  di  ottemperanza al giudicato di cui all'articolo 27, primo
comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato,
approvato  con  regio  decreto  26 giugno 1924, n. 1054, e successive
modificazioni".
  2.  La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel giudizio
innanzi  alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti
per  l'esecuzione  delle sentenze emesse dalle sezioni medesime e non
sospese  dalle sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte
dei  conti;  per  l'esecuzione delle sentenze emesse da queste ultime
provvedono le stesse sezioni giurisdizionali centrali d'appello della
Corte dei conti.
  3.  Ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, primo comma,
del  regolamento  di  procedura  per i giudizi innanzi alla Corte dei
conti,  approvato  con  regio  decreto  13  agosto  1933, n. 1038, la
disposizione  di  cui al comma 1 si applica anche nei giudizi innanzi
alle  sezioni  giurisdizionali  centrali  d'appello  della  Corte dei
conti.   E'  abrogato  l'articolo  105,  secondo  comma,  del  citato
regolamento approvato con regio decreto n. 1038 del 1933.