Art. 11
   Rinvio delle controversie al tribunale amministrativo regionale

  1. Il quarto comma dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, e' sostituito dal seguente:
"In  ogni  caso  di rinvio, il giudizio prosegue innanzi al tribunale
amministrativo   regionale,  con  fissazione  d'ufficio  dell'udienza
pubblica,  da  tenere  entro  trenta giorni dalla comunicazione della
sentenza  con  la  quale  si  dispone  il  rinvio.  Le  parti possono
depositare  atti,  documenti  e  memorie  sino  a  tre  giorni  prima
dell'udienza".