Art. 11 Rinvio delle controversie al tribunale amministrativo regionale 1. Il quarto comma dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e' sostituito dal seguente: "In ogni caso di rinvio, il giudizio prosegue innanzi al tribunale amministrativo regionale, con fissazione d'ufficio dell'udienza pubblica, da tenere entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza con la quale si dispone il rinvio. Le parti possono depositare atti, documenti e memorie sino a tre giorni prima dell'udienza".