Art. 12
              Mezzi per l'effettuazione delle notifiche

  Il  presidente  del  tribunale  puo'  disporre  che la notifica del
ricorso o di provvedimenti sia effettuata con qualunque mezzo idoneo,
compresi  quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'articolo
151 del codice di procedura civile.