Art. 13
                  Obbligo di permanenza nella sede
                di nomina per i presidenti di sezione
            del Consiglio di Stato e per i presidenti dei
                 tribunali amministrativi regionali

  1.  All'articolo  21  della  legge  27 aprile 1982, n. 186, dopo il
quarto comma, e' inserito il seguente:
"La  nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato e quella a
presidente   di   tribunale   amministrativo   regionale   comportano
l'obbligo,  per  il nominato, di permanere nella sede di assegnazione
per   un  periodo  non  inferiore  a  tre  anni,  salvo  il  caso  di
trasferimento  d'ufficio  disposto  in  applicazione  delle  norme in
materia.  Per  lo  stesso  periodo  non e' consentito il collocamento
fuori  ruolo  del  magistrato. La nomina puo' non essere disposta nei
confronti  di  magistrati  il  cui periodo di permanenza in servizio,
fino  al  collocamento  a  riposo  per  raggiunti limiti di eta', sia
inferiore a tre anni dalla data di conferimento dell'incarico".